Nel testo che segue si intende per: “Alienazione”: la vendita del veicolo da parte del concessionario; “Applicazione”: elemento del contratto atto a recepire i dati del veicolo garantito; documento che deve
essere rilasciato al momento della consegna del veicolo debitamente sottoscritto dal Contraente e dal Proprietario;
“Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; a maggior precisazione l’intestatario al
“Centrale Operativa”: la struttura della Società costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Conducente”: l’intestatario al PRA del veicolo garantito o la persona da lui regolarmente autorizzata alla “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza “Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro; “Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente
constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Polizza”: il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione; “Proprietario”: Intestatario al PRA del veicolo garantito; “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla
“Rete convenzionata”: le officine della rete Filo diretto e i 150 centri della rete Dimensione Sport Srl; “Scoperto”: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; “Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; “Società”: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; “Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a
circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nell’applicazione.
E’ condizione che il veicolo identificato abbia installato la Centralina Rapid o l’applicazione Genius Flash identificate mediante codice a barre stampato, o certificato di installazione permanente di mappatura. ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI OBBLIGATORIE Perché le garanzie presenti nel contratto siano operative devono essere soddisfatte le seguenti condizioni obbligatorie: •
sul veicolo indicato deve essere installata la Centralina Rapid (o prossimamente l’Applicazione Genius Flash)
ogni sinistro occorso al veicolo (ad esclusione delle prestazioni della Garanzia Assistenza) deve essere causato da un malfunzionamento della Centralina Rapid (o prossimamente dell’Applicazione Genius Flash)
per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza, il Contraente dovrà rilasciare apposita dichiarazione- benestare (vincolante) nella quale si evidenzia che il sinistro è stato effettivamente causato da un malfunzionamento della Centralina Rapid (o prossimamente dell’applicazione Genius Flash).
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 7 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art.1898 del Codice Civile. Art. 14 Obblighi in caso di sinistro
In caso di guasto il Conducente del veicolo deve darne immediato avviso al Contraente e alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800.XXXXXX NUMERO VERDE DEDICATO (+39 039 XXXX XXXX per chi chiama dall’estero) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 XXXXXXX, che provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l’evento, trasportando il veicolo, in caso di guasto, presso il centro assistenza indicato dal Contraente (se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo). Il Contraente dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesti che il danno è stato determinato da un’anomalia o da malfunzionamento della Centralina Rapid (o prossimamente dell’Applicazione Genius Flash). In assenza di tale dichiarazione o in caso di dichiarazione non conforme l’indennizzo non è dovuto Resta inteso che tutti gli interventi effettuati senza preventiva approvazione scritta da parte di Filo diretto Assicurazioni, non potranno essere indennizzati a termini del presente contratto. Art. 15 Esagerazione dolosa del danno L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all'indennizzo. Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art. 19 Assicurazione presso diversi assicuratori Il Contraente o l’Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Se il Contraente o l’Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione la Società non è tenuta a pagare l’indennizzo. Art. 20 Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall’Assicurato, senza che sia stata fatta opposizione. ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CONVENZIONALE AMIAUTO PIU’ GENIUS FLASH
Art. 21 Oggetto dell’assicurazione La Società a fronte del pagamento del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia di ciascuna applicazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti occorsi ai componenti meccanici di cui all’art. 22 dei veicoli descritti nelle singole applicazioni. La garanzia si applica solo ed esclusivamente in caso di effettiva rottura dei componenti garantiti successiva alla data di effetto dell’applicazione e purchè tale rottura o anomalia derivi da un malfunzionamento della Centralina Rapid (o prossimamente dell’Applicazione Genius Flash). La garanzia si applica ai veicoli con meno di cinque anni di età dalla data di prima immatricolazione, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali. Durata dell’applicazione La durata dell’applicazione è di ventiquattro mesi Art. 22 Componenti coperti dalla garanzia convenzionale AMIAUTO PIU’ RAPID GENIUS FLASH Di seguito sono elencati gli apparati i cui componenti sono coperti dalla garanzia convenzionale Amiauto più RAPID GENIUS FLASH Motore: tutti i componenti interni del motore, basamento testata e guarnizione della testata; Turbocompressore; Compressore volumetrico: tutti i componenti interni del compressore; Impianto di alimentazione: pompa di alimentazione meccanica ed elettrica, regolatore di miscela e/o
misuratore volume aria (debimetro), pompa di iniezione, cuscinetto pompa;
Impianto elettrico ed elettronico: centralina dell'accensione e dell'alimentazione; Art. 23 Componenti non coperti dalla garanzia convenzionale AMIAUTO PIU’ RAPID. Oltre a tutti i componenti non compresi nell’elenco di cui all’art. 22, si intendono esclusi dalla garanzia Amiauto più RAPID Tutti i guasti la cui natura non è causata da una anomalia o malfunzionamento della CENTRALINA RAPID (o prossimamente dell’applicazione GENIUS FLASH) •
i guasti a componenti in gomma e/o materiali plastici, materiali compositi e similari;
i guasti derivanti da dolo o colpa grave dell’acquirente, da uso improprio dell’autoveicolo, da non corretta manutenzione .
i componenti meccanici, elettrici ed elettronici soggetti a normale usura (a titolo puramente esemplificativo: batterie, tubo di scarico, collettori di scarico, marmitte, catalizzatori, terminali, disco frizione, disco e pastiglie freni, tamburi e ganasce freni, filtri, candele, iniettori benzina e diesel, lampadine, ammortizzatori, pneumatici, filtro antipolline, essiccatore, gas freon e ricarica impianto condizionatore);
catena di distribuzione se interna e a bagno d’olio
Impianto di raffreddamento: pompa del liquido di raffreddamento, radiatore, vaschetta espansione del liquido di raffreddamento; Cambio: complessivo cambio meccanico ed automatico, sincronizzatori e scatola cambio; Trasmissione: tutti i componenti dal cambio ai semialberi delle ruote; Impianto di scarico completo: collettori, tubi, marmitte, catalizzatore. Frizione •
i guasti derivanti da incidenti stradali, urti, gelo, corrosione e da mancanza di lubrificazione;
sono parimenti esclusi materiali di consumo, batterie, silenziatori, ammortizzatori, interventi di carrozzeria e di verniciatura;
tutti i guasti in cui non viene prodotta apposita dichiarazione da parte della DIMTECH SRL nella quale si evidenzia che il sinistro e’ stato causato da un malfunzionamento della centralina GENIUS FLASH
ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH Art. 24 Esclusioni generali Sono esclusi: a) I danni da deperimento, logoramento e usura, che siano conseguenza naturale dell’uso o del
funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. I danni causati da ruggine, corrosione, incrostazione nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) I danni a veicoli che al momento dell’emissione dell’applicazione abbiano più di cinque anni dalla data di
c) I danni causati da difetti già esistenti e di cui l’Assicurato era a conoscenza ovvero imputabili a
precedenti errate o inadeguate riparazioni;
d) I danni causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui debba rispondere a norma di
legge; con dolo o colpa grave del Contraente, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale l’autovettura venga affidata a qualsiasi titolo;
e) I danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore del veicolo identificato; f) I danni dovuti a furto, rapina, smarrimento, o ammanchi di qualsiasi genere, incendio, scoppio originatosi
g) I danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, montaggio, smontaggio e collaudo; h) I danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni e
allagamenti o agenti atmosferici in genere;
I danni causati da atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari;
I danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e o venditore o imputabili a negligenza e/o imperizia da parte del proprietario;
k) I danni ai veicoli a seguito di incidente stradale; l)
I danni a veicoli sottoposti ad uso diverso da quello privato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola guida, scuola di pilotaggio, competizione o corse in genere e relativi allenamenti, trasporto pubblico, noleggio, servizio di polizia, ambulanza etc.).
m) I danni a parti in gomma; n) I costi sostenuti per materiali di consumo quali olii, liquidi, additivi, candele accensione e
preriscaldamento, pneumatici, batterie, barre stabilizzatrici, lampadine di illuminazione e segnalazione, cerchi.
o) tutti i guasti in cui non viene prodotta apposita dichiarazione da parte del Contraente nella quale si
evidenzia che il sinistro e’ stato causato da un malfunzionamento della Centralina Rapid o dell’applicazione Genius Flash.
Art. 25 Limite di indennizzo annuo e per sinistro Il limite di indennizzo per anno assicurativo si intende pari al valore commerciale di ciascun veicolo calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato il sinistro. Conseguentemente, ove tale somma fosse stata pagata in una medesima annualità assicurativa, l’Assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per tutta la residua durata dello stesso periodo assicurativo. Il limite di indennizzo per ogni singolo Sinistro è comunque di € 5.000,00 IVA inclusa Art. 26 Criteri per la determinazione del valore del danno L’ammontare del danno è quantificato determinando le spese per ricambi e manodopera sostenute per effettuare il ripristino dello stato di fatto preesistente al verificarsi del sinistro attraverso riparazione o sostituzione, secondo i tempari ufficiali comunicati dalle Case Costruttrici. L’indennizzo avviene secondo i seguenti criteri: Massimale per singolo sinistro: € 5000 con uno scoperto del 10% e una franchigia minima di € 90 (scoperti e franchigia rimangono a carico dell’Assicurato) L’Ufficio sinistri della Società in ogni caso autorizzerà la riparazione del guasto soltanto dopo aver ricevuto adeguata documentazione da parte del Contraente in cui si evidenzia che il guasto è stato causato da un’anomalia o un malfunzionamento della Centralina Rapid (o prossimamente dell’Applicazione Genius ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH Flash). In caso di mancata dichiarazione o in caso di dichiarazione non conforme a quanto disposto dalla presente polizza, l’indennizzo non è dovuto. Art. 27 Modalità di liquidazione dell’indennizzo Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, il proprietario del veicolo deve contattare il Contraente e la Centrale Operativa di Filo diretto Assicurazioni , secondo quanto previsto dall’Art. 14. Art. 29 Veicoli non assicurabili Non sono assicurabili i veicoli che al momento dell’inclusione abbiano più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Tutti i veicoli su cui non è installata la Centralina Rapid (o prossimamente l’Applicazione Genius Flash) Art. 30 Cessione di garanzia In caso di vendita del veicolo, il nuovo proprietario potrà usufruire della garanzia sino alla data di scadenza comunicando alla Società immediatamente l’avvenuto cambiamento. Art. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE L’assicurazione è valida per i guasti che si verifichino in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,Ungheria. L’assicurazione non è operante nei casi in cui il veicolo si trova fuori dai Paesi sopra elencati. SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA
Nella presente sezione la definizione di Assicurato si riferisce all’intestatario al PRA del veicolo garantito o alla persona da lui regolarmente autorizzata alla guida dello stesso. Art. 32 Oggetto dell’Assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione del Conducente, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa della Società presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA. Modalità per l’erogazione dell’assistenza Per richiedere assistenza l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.XXXXXX o il numero telefonico +39/ 039 XXXX XXXX se chiama dall’estero. In quest’ultimo caso la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’Assicurato. La Società ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. Obblighi dell’Assicurato L’Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH
simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. 33.1 GARANZIE PRESTATE
Soccorso Stradale per guasto Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo in priorità presso un’officina tra quelle rientranti nella rete del Contraente se presente entro un raggio di 50 km, oppure alla più vicina officina fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata della Società, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice oppure all’officina più vicina. In caso di guasto indennizzabile a termini del presente contratto la Centrale Operativa procederà ad organizzare l’intervento di riparazione secondo le disposizioni contrattuali. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento. Veicolo Sostitutivo Prestazione valida solo per le autovetture Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto riconducibile ad una garanzia operante nella presente polizza e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto; Restano a carico della Società i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate. Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio. Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e la Società tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 100,00 per evento. 33.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e
relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali
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dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre
Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a
causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
• Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di
permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. SEZIONE 4 NORME SPECIFICHE DELLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Nella presente sezione la definizione di Assicurato si riferisce al Conducente del veicolo garantito. Oggetto dell’assicurazione La Società garantisce il Conducente del veicolo garantito per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di un guasto al veicolo riconducibile ad una delle parti meccaniche coperte dalla garanzia di cui alla Sezione 1. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni che colpiscano il Conducente, in caso di fermata del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Somme assicurabili Il presente contratto prevede le seguenti somme assicurabili: morte - inv. perm.: Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi:
durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
se l’Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione;
durante le operazioni di carico/scarico del veicolo;
in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive;
come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci);
in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose.
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L’assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. La Società indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell’infortunio.
ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH Garanzie prestate Invalidità permanente Qualora l’infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, la Società corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 (tabella ANIA) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l’indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L’indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Morte Qualora l’infortunio abbia per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è accaduto, la Società liquida ai Beneficiari, indicati dall’Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato (entro un anno dall’infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto l’eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente. Rimborso spese di cura da ricovero In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento. Si precisa che la Società provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente. Rinuncia all’azione di rivalsa Salvo che per le spese di cura da ricovero, la Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio. Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alla spese e competenze per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.XXXXX
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39/ 039 XXXX XXXX comunicando subito le seguenti informazioni: •
Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni – 20041 AGRATE BRIANZA (MI) Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni Ufficio Reclami Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, 14 20041 Agrate Brianza – Mi - fax 039/6892199 - [email protected] in caso di mancato riscontro scrivere a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 00187 ROMA (RM) In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria. IN CASO DI GUASTO MECCANICO In caso di guasto il Conducente del veicolo deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, componendo il numero verde specificando il tipo di guasto. La Centrale Operativa provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l’evento, contatterà il Contraente, attenderà dichiarazione di anomalia della Centralina Rapid (o prossimamente dell’Applicazione Genius Flash), e solo dopo aver ricevuto dichiarazione idonea gestirà la riparazione. Tutti gli interventi effettuati senza preventiva approvazione scritta da parte di Filo diretto Assicurazioni, non potranno essere indennizzati a termini del presente contratto. ESTRATTO per sito_new per Race e Rapid_GENIUS FLASH IN CASO DI INFORTUNIO E’ necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero. NOTA IMPORTANTE •
Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorso un anno dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile). Importante! In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).
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Modèle de notice biographique IMPORTANT : La police de caractères utilisée pour rédiger le contenu de la notice biographique doit avoir une taille minimale de 12 points. L’organisation générale des rubriques doit être strictement respectée. L’ensemble de la notice biographique ne doit pas excéder 3 pages. La taille du fichier PDF correspondant est limitée à 1 mégaoctet.
Forskning som bedrivs vid enheten Publikationslista 2006-2011 Vetenskapliga artiklar Björling G, Johansson U-B , Andersson G, Schedin U, Markström A, Frostell C. A retrospective survey of outpatients with long-term tracheostomy. Acta Anaesthesiologica Scandinavia, 2006; 50: 399-406. Börjel AK, Yngve A , Sjöström M, Nilsson TK. Novel mutations in the 5’UTR of the FOLR1 g